Allorquando alla data della dichiarazione di fallimento sia pendente un procedimento arbitrale, tale procedimento (fatte salve le ipotesi in cui il credito nei confronti del fallito debba essere fatto valere nell’ambito della procedura concorsuale) non può essere proseguito solo se lo scioglimento il contratto sia riferibile alle ipotesi di cui agli artt. 72 ss. l.fall., non negli altri casi.