La decisione resa in sede di arbitrato irrituale costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c., anche ove la sua qualificazione come lodo irrituale non sia incontestata.
La decisione resa in sede di arbitrato irrituale costituisce prova scritta idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 634 c.p.c., anche ove la sua qualificazione come lodo irrituale non sia incontestata.