Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Potenza, 25 novembre 2025, n. 2372

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri, poiché le norme dirette a garantire tali principi, oltre ad essere imperative, trascendono l’interesse del singolo socio ed attengono a diritti indisponibili, essendo dettate anche a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie “fra i soci per fatti sociali” non è applicabile al giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari, il quale vede come unica legittimata passiva la società e non i singoli soci, producendo l’eventuale sentenza di nullità o annullamento effetti esclusivamente nei confronti dell’ente e non direttamente nei confronti dei soci.

Exit mobile version