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Tribunale di Pesaro, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000322/2026)

La clausola compromissoria che devolve genericamente ad un collegio arbitrale «qualsiasi controversia inerente o derivante dal contratto» non attribuisce agli arbitri la competenza cautelare esclusiva ai sensi dell’art. 818 c.p.c., qualora manchi un’inequivoca ed esplicita previsione contrattuale — o un atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale — con cui le parti abbiano specificamente conferito tale potere in via esclusiva al collegio arbitrale o all’arbitro d’urgenza.
Ai sensi dell’art. 818, co. 2, c.p.c., la competenza a emettere provvedimenti cautelari spetta all’autorità giudiziaria ordinaria allorché, al momento della proposizione della domanda cautelare, non sia stato ancora accettato l’arbitro unico ovvero non si sia ancora costituito il collegio arbitrale.

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