La clausola compromissoria inserita in un contratto individualmente negoziato tra le parti non è soggetta al requisito della specifica approvazione scritta previsto dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il quale opera esclusivamente con riguardo alle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti; in assenza di elementi testuali che consentano di ricondurre il contratto alla volontà unilaterale di un solo predisponente, non può essere affermata la nullità della clausola arbitrale per mancanza di doppia sottoscrizione.
L’improponibilità della domanda giudiziale in conseguenza della previsione di una clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma può essere fatta valere esclusivamente su eccezione della parte interessata; ne consegue che la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo né alla sua emissione da parte del giudice ordinario.
In presenza di una clausola compromissoria, il giudice ordinario conserva il potere di emettere decreto ingiuntivo, non essendo prevista nell’ordinamento arbitrale l’emanazione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, qualora nel giudizio di opposizione l’ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice dell’opposizione deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri, venendo meno la propria competenza a pronunciarsi nel merito.
