Non è suscettibile di devoluzione ad arbitrato la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme dirette a garantire tali principi, essendo dettate a tutela non solo dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria, ma anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, trascendono l’interesse del singolo ed attengono a diritti indisponibili.
