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Tribunale di Oristano, 20 luglio 2020, n. 320

Il compromesso per arbitrato irrituale comporta un mandato agli arbitri avente ad oggetto un’attività negoziale in sostituzione delle parti, con potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare; ne consegue che il lodo irrituale non può essere impugnato per errore di diritto ma soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

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