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Tribunale di Nuoro, ord. 3 novembre 2025

L’istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull’istanza di exequatur.

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