L’istanza per la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitrato, con la conseguenza che il tribunale di un circondario diverso da quello in cui si trova tale sede è territorialmente incompetente a provvedere sull’istanza di exequatur.
