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Tribunale di Nola, 26 giugno 2026, n. 2924

Nei contratti pubblici, la validità e l’operatività della clausola compromissoria sono subordinate, ai sensi dell’art. 241, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, co. 19, l. n. 190/2012, alla prevone di un’autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice; la disciplina sopravvenuta non determina una retroattiva caducazione delle clausole compromissorie originariamente valide, ma ne impedisce la produzione di effetti per il futuro, sicché la clausola non può ritenersi efficace in mancanza della prescritta autorizzazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

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