Ove le condizioni contrattuali prevedano la designazione di un perito per ciascuna parte e, in mancanza di adempimento o di accordo, la nomina del terzo da parte del presidente del tribunale, a tale nomina si provvede ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.
La competenza a provvedere sull’istanza di nomina si radica, in forza della previsione negoziale, presso il tribunale territorialmente individuato in funzione della residenza della parte assicurata.
