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Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2026, n. 2066

Non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme poste a presidio di tali principi, nonostante siano previsti termini di decadenza per l’impugnazione con conseguente sanabilità della nullità, sono inderogabili e attengono a diritti indisponibili, essendo dettate non solo a tutela dell’interesse individuale del socio ad essere informato sulla gestione della società, ma anche dell’affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società e che hanno diritto di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendendo così l’interesse individuale.

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