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Tribunale di Napoli, 7 settembre 2026, n. 12131

La perizia contrattuale si distingue dall’arbitrato rituale e dall’arbitrato irrituale, potendo assumere natura di arbitrato irrituale soltanto ove ricorra una definitiva e inequivoca rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario.
Quando ai terzi è demandato un accertamento meramente tecnico, in difetto di espressa e inequivoca rinuncia alla tutela giurisdizionale, la clausola non sottrae al giudice la cognizione della pretesa e non ne determina l’improponibilità, neppure limitatamente alla porzione di controversia affidata al perito.
Il mancato esperimento o la mancata conclusione della procedura peritale convenzionalmente prevista non preclude la decisione del giudice ordinario.

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