L’improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato è rilevabile non già di ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.