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Tribunale di Napoli, 20 gennaio 2026, n. 962

Il lodo irrituale e la perizia contrattuale, avendo natura contrattuale quoad effectum e funzione sostitutiva della volontà delle parti, sono impugnabili esclusivamente per i vizi idonei a inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale. L’errore rilevante ai fini dell’impugnazione deve essere sostanziale o essenziale e riconoscibile, consistente in una falsa rappresentazione o in un’alterata percezione degli elementi di fatto, derivante dall’aver ritenuto esistenti fatti sicuramente inesistenti, e viceversa.

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