L’amministratore di sostegno, munito della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ha legittimazione a costituirsi nel procedimento arbitrale nell’interesse del beneficiario allorché le controversie oggetto dell’arbitrato siano suscettibili di incidere sulla situazione economica e patrimoniale della persona amministrata, restando riservata al tribunale arbitrale la valutazione della legittimazione nel caso concreto.
