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Tribunale di Monza, decreto del 16 gennaio 2026

L’amministratore di sostegno, munito della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ha legittimazione a costituirsi nel procedimento arbitrale nell’interesse del beneficiario allorché le controversie oggetto dell’arbitrato siano suscettibili di incidere sulla situazione economica e patrimoniale della persona amministrata, restando riservata al tribunale arbitrale la valutazione della legittimazione nel caso concreto.

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