La domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 816-bis. cod. proc. civ., produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e costituisce valido atto di instaurazione del giudizio di merito ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 669-octies, co. 3, cod. proc. civ. per evitare l’inefficacia del provvedimento cautelare.
Il termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito arbitrale, previsto dall’art. 669-octies, co. 3, cod. proc. civ., decorre dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare e non dalla sua pronuncia.
