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Tribunale di Milano, ord. 3 novembre 2025

Nel giudizio arbitrale promosso dal socio per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società dall’organo amministrativo in carica, sussiste un conflitto di interessi tra la società e l’amministratore convenuto, tale da imporre la nomina da parte del Giudice statale di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ., atteso che l’amministratore non può rappresentare la società in un procedimento nel quale è chiamato a rispondere personalmente dell’inadempimento ai doveri inerenti alla propria carica.

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