Il decreto di exequatur del lodo arbitrale, pronunciato ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. proc. civ., costituisce provvedimento di natura formale con il quale il giudice, verificata la regolarità formale del lodo e l’esistenza della clausola compromissoria, si limita ad attribuire efficacia esecutiva alla decisione arbitrale, senza sindacarne il merito.
