La clausola compromissoria che devolva ad arbitri “qualsiasi controversia” insorta tra le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto ha un ampio contenuto oggettivo che non può essere ristretto alle sole controversie di natura squisitamente tecnica per il solo fatto che le parti abbiano previsto che gli arbitri debbano rivestire una determinata qualifica professionale, atteso che l’unico requisito richiesto dalla legge per ricoprire la qualifica di arbitro è il possesso della piena capacità legale di agire ai sensi dell’art. 812 cod. proc. civ.
La scelta delle parti per un arbitrato di tipo irrituale e per una pronuncia secondo equità attiene alla natura del futuro lodo e alle norme applicabili per la relativa deliberazione, e non alla natura delle controversie oggetto della convenzione di arbitrato.
La mancata eccezione di compromesso nell’ambito di un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo non concreta una rinuncia tacita agli effetti della clausola compromissoria, attesa la natura cautelare di tale procedimento e la conseguente impossibilità di operare della clausola in relazione ad esso.
