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Tribunale di Milano, 4 agosto 2023, n. 6685

La clausola di arbitrato contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisce ex art. 146 l.fall. con riferimento alla sola azione ex art. 2393 cod. civ., trattandosi di azione sociale che colloca il curatore nella medesima posizione della società in bonis verso gli amministratori e i sindaci, mentre non è opponibile al curatore che agisca ex art. 2394 cod. civ., essendo i creditori sociali estranei al rapporto che si instaura fra la società e i propri organi.

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