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Tribunale di Milano, 29 ottobre 2025, n. 8141

In presenza di clausola compromissoria che limiti il ricorso al giudice ordinario alle sole fatture relative a merce ricevuta senza contestazione, è onere della parte che invoca la competenza arbitrale dimostrare che le fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscano a forniture effettivamente contestate, non essendo sufficiente la produzione di generiche comunicazioni di inadempimento che non consentano l’identificazione specifica delle forniture contestate.
La clausola compromissoria che riservi espressamente al giudice ordinario la competenza per il pagamento delle fatture non preclude l’esercizio della giurisdizione statale per il recupero dei crediti commerciali, indipendentemente dalla sussistenza di eventuali contestazioni sulle forniture.

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