L’eccezione di compromesso arbitrale sollevata dal terzo intervenuto in via adesiva dipendente, costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., è tardiva e determina la decadenza ai sensi dell’art. 167 co. 2 cod. proc. civ., in quanto le eccezioni preliminari — ivi comprese quelle fondate sull’esistenza di una convenzione d’arbitrato — devono essere proposte entro i termini previsti per la costituzione delle parti originarie del giudizio.
