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Tribunale di Milano, 2 marzo 2026, n. 1785

L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sulla sussistenza di una convenzione di arbitrato costituisce eccezione non rilevabile d’ufficio che deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.

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