L’adesione dell’opposto all’eccezione dell’opponente di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, per essere in sua vece competenti gli arbitri, comporta, a norma dell’art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi gli arbitri.