Nei contratti conclusi con il consumatore, la clausola compromissoria, in quanto clausola che stabilisce una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, si presume vessatoria sino a prova contraria ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. t), d.lgs. 206/2005 ed è dunque nulla ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto; spetta al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale, non essendo sufficiente che le singole clausole siano state lette e che ne sia stato discusso e chiarito il contenuto, dovendo il professionista provare che il consumatore abbia effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale e che abbia avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto.
