La presenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore la facoltà di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, atteso che la fase monitoria non prevede il contraddittorio; qualora, tuttavia, in sede di successiva opposizione il debitore eccepisca tempestivamente l’esistenza della clausola, l’autorità giudiziaria ordinaria, verificata la validità di essa e preso atto del mancato dissenso della controparte, è tenuta a dichiarare la propria incompetenza e a revocare il provvedimento monitorio opposto.
Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, le quali, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli arbitri anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato.
Al soggetto vincolato da clausola compromissoria è sempre consentito adire il tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo impedito al giudice il rilievo d’ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.
L’eccezione di competenza arbitrale ritualmente sollevata nel primo atto difensivo, cui faccia seguito l’esplicita adesione della controparte, esprime la concorde volontà delle parti di non distogliere la causa dal giudice privato inizialmente designato e determina la cessazione della potestas iudicandi del tribunale adito in favore della competenza dell’arbitro.
La dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro comporta la caducazione e la revoca del decreto ingiuntivo, restando ogni ulteriore questione di merito assorbita e devoluta alla cognizione della sede arbitrale, davanti alla quale la causa deve essere riassunta nel termine assegnato.
