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Tribunale di Lucca, 22 gennaio 2026, n. 37

Lo scioglimento del contratto per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 186 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in mancanza di dichiarazione del curatore di volersi sciogliere dal rapporto contrattuale, determina la cessazione di efficacia della clausola compromissoria contenuta nel contratto.

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