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Tribunale di Lucca, 15 maggio 2026, n. 321

La presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario per l’emanazione del decreto ingiuntivo; tuttavia, laddove l’intimato, nel proporre opposizione, faccia valere la clausola compromissoria e sollevi l’eccezione di arbitrato, il giudice e’ tenuto a dichiarare la propria incompetenza, revocare il decreto ingiuntivo e disporre la trasmissione della causa all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
La clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso piu’ ampio possibile, ossia in modo tale da far rientrare nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto cui detta clausola e’ annessa, con l’unico limite delle cause derivanti da responsabilita’ extracontrattuale.

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