In tema di arbitrato societario, la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una societa’ di persone, che devolva ad arbitri le controversie tra i soci e la societa’ relative all’esecuzione e interpretazione del contratto sociale, trova la propria disciplina negli artt. 34 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e vincola tutti i soci, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla cognizione arbitrale.
Le clausole compromissorie statutarie hanno ampia operativita’ e si estendono anche all’impugnazione delle deliberazioni assembleari o delle decisioni sociali, con la sola eccezione delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ovvero delle ipotesi di nullita’ insanabili.
