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Tribunale di Lecce, 20 aprile 2026, n. 1490

In tema di arbitrato societario, la clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una societa’ di persone, che devolva ad arbitri le controversie tra i soci e la societa’ relative all’esecuzione e interpretazione del contratto sociale, trova la propria disciplina negli artt. 34 e seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e vincola tutti i soci, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla cognizione arbitrale.
Le clausole compromissorie statutarie hanno ampia operativita’ e si estendono anche all’impugnazione delle deliberazioni assembleari o delle decisioni sociali, con la sola eccezione delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, ovvero delle ipotesi di nullita’ insanabili.

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