Il presidente del tribunale, ai sensi degli artt. 809 e 810 c.p.c., provvede alla nomina dell’arbitro in conformità alla convenzione di arbitrato, avendo riguardo alle competenze specialistiche richieste dalla natura della controversia.
Il presidente del tribunale, ai sensi degli artt. 809 e 810 c.p.c., provvede alla nomina dell’arbitro in conformità alla convenzione di arbitrato, avendo riguardo alle competenze specialistiche richieste dalla natura della controversia.