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Tribunale di L’aquila, 10 giugno 2026, n. 1179

L’eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale e integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dal codice di rito.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata che devolve ad un collegio arbitrale le controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprende anche le azioni di responsabilità ex art. 2476 cod. civ. promosse dalla società nei confronti degli amministratori, trattandosi di azioni volte alla tutela di diritti disponibili.
La cessazione del rapporto che lega l’amministratore alla società non è idonea a determinare l’inapplicabilità, alle controversie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, della clausola compromissoria statutaria.

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