Nelle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi di società, la nomina degli arbitri deve essere effettuata da soggetto estraneo alla società, in conformità alla regola sancita dall’art. 34 co. 2 d.lgs. 5/2003 e ora recepita dall’art. 838-bis co. 2 c.p.c., la cui violazione è assistita dalla espressa comminatoria di nullità.
La regola della terzietà del designatore si applica sia alle clausole compromissorie per arbitrato rituale sia a quelle che contemplano un arbitrato irrituale, e trova applicazione anche alle società di persone.
Rispetto alle clausole compromissorie statutarie introdotte anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, la regola della terzietà del designatore importa la nullità sopravvenuta o comunque la sopravvenuta inefficacia della clausola difforme.
Non ha pregio la tesi del doppio binario, secondo cui la clausola compromissoria societaria non conforme alla regola della terzietà del designatore sarebbe suscettibile di conversione in clausola per arbitrato di diritto comune.
