Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Genova, 4 giugno 2026, n. 2670

Il lodo rituale, ai sensi dell’art. 824 bis cod. proc. civ., produce dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria e, una volta divenuto definitivo, acquista autorità di cosa giudicata; ne consegue che la regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, una volta consacrata nel lodo e divenuta definitiva, non può essere nuovamente rimessa in discussione in sede giudiziaria, salvo il ricorso ai rimedi impugnatori tipici previsti dall’ordinamento.

Exit mobile version