Su istanza di parte il giudice provvede alla nomina dell’arbitro ai fini della quantificazione dell’indennità nella procedura di espropriazione per pubblica utilità, in caso di rifiuto dell’indennità provvisoria offerta, disponendo che l’accettazione dell’incarico, con l’assunzione dell’impegno ad adempierlo fedelmente, sia depositata per via telematica e con firma digitale.
Le spese del procedimento arbitrale di determinazione dell’indennità di espropriazione possono essere anticipate, mediante versamento di un acconto in favore dell’arbitro nominato, a carico della parte istante.
