La questione relativa alla sussistenza o meno di una convenzione arbitrale tra le parti costituisce questione di competenza e non di giurisdizione, con la conseguenza che, in sede di appello, il giudice che riformi la pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., ma deve trattenere la causa e decidere nel merito.
La clausola compromissoria, quale deroga alla competenza del giudice ordinario, richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere espressamente stipulata tra le parti del rapporto controverso, non potendo essere desunta implicitamente dalla volontà delle parti né ricavata per relationem da atti o convenzioni sottoscritte da soggetti diversi o relativi a rapporti giuridici differenti da quello dedotto in giudizio.
