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Tribunale di Firenze, 5 giugno 2023, n. 1666

Nei rapporti tra Giudici statuali e arbitri non trova applicazione l’art. 38, co. 2 cod. proc. civ., sì che il Giudice statuale che, accogliendo l’eccezione di compromesso, dichiari la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri, provvede pure in ordine alle spese processuali.

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