La proposizione, da parte del titolare della clausola compromissoria, di un ricorso per decreto ingiuntivo relativo al medesimo contratto integra rinuncia inequivoca alla competenza arbitrale, sicché la successiva eccezione di arbitrato, contraddittoria e contraria ai doveri di correttezza e buona fede, è infondata.
La clausola che deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore di quella degli arbitri, stipulata con il consumatore, si presume vessatoria e la sua efficacia è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto, ma anche allo svolgimento di una trattativa individuale sulla clausola stessa, la cui prova grava sul professionista.
