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Tribunale di Firenze, 10 gennaio 2026, n. 65

Ove la sottoscrizione di una parte sulla convenzione di arbitrato risulti apocrifa all’esito del procedimento di verificazione, la clausola compromissoria non può ritenersi disciplinare i rapporti giuridici tra le parti e, conseguentemente, l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su tale clausola deve essere respinta, restando radicata la competenza del giudice ordinario.

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