È nulla, per contrasto con la disciplina inderogabile dell’arbitrato societario, la clausola compromissoria statutaria che demandi la nomina dell’organo arbitrale all’accordo delle parti, omettendo l’indicazione obbligatoria di un soggetto terzo ed estraneo alla compagine sociale cui affidare tale designazione.
La regola della nomina eteronoma degli arbitri rappresenta un principio di ordine pubblico economico, volto a garantire l’assoluta imparzialità del giudizio in una materia nella quale coesistono interessi non soltanto delle parti contendenti, ma anche dei terzi e del mercato.
La disciplina speciale dell’arbitrato societario si applica in modo unitario ed esclusivo a qualunque clausola compromissoria inserita negli statuti sociali, a prescindere dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto, restando preclusa alle parti l’opzione per un modello di arbitrato comune o libero svincolato dai limiti imposti da tale disciplina.
L’intervento sussidiario del presidente del tribunale nella nomina dell’arbitro è normativamente previsto esclusivamente per colmare il rifiuto o l’inerzia del terzo designato dallo statuto e non può in alcun modo surrogarsi a una clausola originariamente nulla, investendo di potere decisorio un arbitro che ne è privo; l’ordinanza di nomina emessa sul presupposto di una clausola nulla è a sua volta radicalmente viziata e inidonea a radicare la competenza arbitrale.
La nullità che inficia la clausola compromissoria statutaria per violazione della regola della nomina eteronoma è di natura assoluta e investe l’ordine pubblico, non essendo suscettibile di alcuna sanatoria per fatto concludente o per acquiescenza delle parti; il comportamento processuale consistito nella richiesta di nomina e nella successiva partecipazione al procedimento non ha valore di novazione oggettiva né integra gli estremi di un autonomo e valido compromesso per iscritto.
Accertata la nullità del meccanismo di nomina degli arbitri, essa si estende all’intera clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1419, co. 1, cod. civ., vertendosi in tema di elementi essenziali della pattuizione arbitrale senza i quali il meccanismo non può operare, ed è esclusa la possibilità di un’integrazione automatica della clausola ai sensi degli artt. 1419, co. 2, e 1339 cod. civ., in assenza nell’ordinamento di una norma imperativa di contenuto che sostituisca la volontà delle parti inserendo un terzo predefinito.
Essendo la clausola compromissoria statutaria radicalmente nulla e improduttiva di effetti sin dall’origine, l’arbitro nominato si trova in condizione di totale carenza di potestas iudicandi, con conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi a lui e del lodo, anche irrituale, quale atto finale e derivato di una catena negoziale viziata alla radice.
Nel giudizio avente ad oggetto esclusivamente i motivi di impugnazione del lodo arbitrale è inammissibile la domanda con cui il convenuto introduca pretese nuove nei confronti di un terzo estraneo al rapporto contrattuale e non connesse all’oggetto del giudizio.
