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Tribunale di Cuneo, 27 luglio 2026, n. 403

Ai sensi dell’art. 808 cod. proc. civ., in mancanza di una contraria e univoca volontà delle parti diretta a pattuire una definizione negoziale della lite, la clausola compromissoria deve intendersi riferita all’arbitrato rituale; il richiamo esplicito al regolamento di un’istituzione arbitrale conferma tale natura, in quanto volto all’emissione di un lodo destinato a produrre gli stessi effetti della sentenza.
Le controversie aventi ad oggetto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno concernono diritti disponibili e sono pertanto compromettibili, non incontrando i limiti di cui all’art. 806 cod. proc. civ.
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della causa davanti al giudice ordinario; questi, accertata l’operatività della convenzione arbitrale, deve spogliarsi della cognizione, dichiarare la propria incompetenza e fissare il termine per la riassunzione della causa davanti agli arbitri ai sensi degli artt. 819-ter e 819-quater cod. proc. civ.

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