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Tribunale di Cremona, 30 ottobre 2025, n. 490

In presenza di clausola compromissoria, il giudice ordinario adito con ricorso per decreto ingiuntivo difetta di competenza a favore del collegio arbitrale, dovendo dichiarare la propria incompetenza ovvero, ove sia già pendente il procedimento arbitrale per il medesimo oggetto, dichiarare la litispendenza e rimettere la causa al collegio arbitrale.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria e di procedimento arbitrale già pendente per il medesimo oggetto deve essere revocato, non avendo il giudice competenza ad emetterlo ab origine.

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