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Tribunale di Civitavecchia, ord. 8 luglio 2026 (R.G. 00000046/2026)

Al fine di stabilire se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale occorre interpretare la clausola compromissoria secondo i canoni ermeneutici dell’art. 1362 cod. civ., non essendo di per sé decisivi il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità o quali amichevoli compositori, l’inappellabilità della pronuncia o l’esonero da formalità di procedura; in caso di incertezza assume rilievo la qualificazione dell’arbitrato come irrituale operata dagli arbitri nel lodo.
Il lodo irrituale ha natura negoziale ed è privo di efficacia esecutiva, sicché il difetto di un valido titolo esecutivo integra i gravi motivi che giustificano la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, co. 1, cod. proc. civ.

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