Il lodo irrituale, avendo natura negoziale ed essendo volto a integrare la manifestazione di volontà delle parti con funzione sostitutiva della stessa, può essere considerato documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ.
