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Tribunale di Catanzaro, 27 gennaio 2023, n. 166

Attengono a diritti indisponibili, e dunque non possono essere devolute ad arbitri, le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479-ter cod. civ.): in tale ultimo ambito non può essere sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

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