La clausola contrattuale con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a uno o più periti l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento assicurato, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ma senza rinunciare alla giurisdizione ordinaria, dà vita a una perizia contrattuale c.d. «pura», la quale neste natura di clausola compromissoria né di arbitrato — rituale o irrituale — e non è pertanto soggetta al requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c. e all’art. 808 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
Costituisce, invece, clausola compromissoria per arbitrato rituale o irrituale la pattuizione con cui le parti conferiscano a un terzo, scelto per la sua particolare competenza tecnica, un mandato congiunto per comporre una controversia di natura tecnica o gia, rinunciando in maniera espressa e inequivoca all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato; il discrimine tra perizia contrattuale e arbitrato risiede, pertanto, nella rinuncia alla giurisdizione ordinaria, in assenza della quale la clausola non può qualificarsi come compromissoria (Cass. civ., Sez. Un., n. 11959/2026).
La valutazione tecnica effettuata dai periti nell’ambito di una perizia contrattuale «pura» è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamee di risoluzione per inadempimento dei contratti; eventuali errori in procedendo o in iudicando, ivi comprese violazioni dei principi di collegialità e di contraddittorio, rilevano ai fini dell’impugnazione soltanto se siano sfociati in cause di invalidità del negozio periti ovvero in cause di risoluzione della perizia stessa.
