Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Catania, ord. 4 maggio 2026 (R.G. 00000423/2026)

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che devolva ad arbitro unico le controversie «tra i soci» in relazione all’applicazione dello statuto e alla validità delle delibere assembleari non si estende alle controversie insorte tra i comproprietari di una quota societaria caduta in successione ereditaria in ordine alla nomina del rappresentante comune della quota medesima, atteso che tali comproprietari non rivestono la qualità di soci in senso tecnico e che la controversia non attiene all’applicazione dello statuto nei rapporti tra soggetti che abbiano assunto pienamente lo status socii.

Exit mobile version