La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società in liquidazione giudiziale non è opponibile al curatore che eserciti l’azione di responsabilità prevista dall’art. 255 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, atteso il carattere unitario e inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità sia quella spettante ai creditori sociali, i quali, in quanto terzi rispetto al contratto sociale, non sono vincolati dalla clausola arbitrale statutaria.
