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Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 9

La disposizione di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 si applica a qualunque genere di arbitrato, e dunque anche a quello irrituale e che la sanzione di nullità colpisce qualunque ipotesi in cui la nomina degli arbitri non appaia rispettosa delle modalità previste dalla norma medesima, atteso che la stessa individua l’unica procedura possibile per la regolare nomina del tribunale arbitrale.

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