La clausola compromissoria in un contratto può essere validamente abrogata e sostituita da una clausola di attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, contenuta in un atto negoziale successivo sottoscritto da entrambe le parti; tale clausola successiva, frutto della libera volontà negoziale, esaurisce la propria efficacia derogatoria della competenza arbitrale con riguardo a tutte le controversie relative al rapporto contrattuale cui si riferisce.
