La clausola compromissoria è valida se pattuita per iscritto e se ha ad oggetto diritti disponibili; essa è dotata di propria individualità e autonomia distinta dal contratto al quale fa riferimento, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale.
La competenza arbitrale pattuita si estende a tutte le controversie che hanno per causa petendi il contratto alla quale la clausola compromissoria è collegata.
La circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell’eccezione di incompetenza del giudice statale.
